Tutto sulla Partita Iva

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Dal punto di vista fiscale si definisce IVA (Imposta sul valore aggiunto disciplinata dal DPR 633/72) l’imposta che si applica sulle cessioni di beni, e sulle prestazioni di servizi, eseguite in Italia, da tutti i titolari di Partita IVA, e che di “fatto” paga il consumatore, in percentuale del 22% del bene servizio acquistato.

Quella del 22% è l’aliquota generica, quella più diffusa su beni e servizi. Tuttavia la legge prevede anche delle aliquote pari al 4% (ad esempio sper tampa e attività di legatoria di giornali, libri e periodici o il Canone abbonamento) e altre ancora del 10%. ( per medicinali, acqua birra, spettacoli teatrali) Per i titolari di partita IVA, l’IVA è “neutra”, cioè non è né un costo né un ricavo in quanto essi compensano l’IVA che devono al fisco, con l’IVA che hanno pagato ai loro fornitori nell’acquistare beni o servizi.

Per aprire una partita Iva è necessario recarsi presso l’ufficio Iva o l’Ufficio delle entrate di competenza (in base al proprio domicilio fiscale) compilare e presentare una dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o della costituzione della società, per far questo si utilizza:
il modello AA9/7 (di colore rosso) se si decide di intraprendere l’attività in forma di ditta individuale
il modello AA7/7 (di colore marrone) se si decide di intraprendere l’attività in forma societaria. In questi modelli, che vengono distribuiti presso l’Ufficio, sono richiesti dati anagrafici e dati relativi all’attività da esercitare. Cliccando qui potrete comunque scaricare i fac simili di l modelli e relative guide allacompilazione

Il lavoratore può optare tra diversi regimi contabili dal più semplice (forfettario, adatto a chi inizia un’attività e presume un volume d’affari molto basso) al più complesso (contabilità ordinaria) e deve essere assistito nella gestione della contabilità da un consulente per le incombenze richieste dalla legge.

I lavoratori con questo tipo di contratto, eccetto i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali,  devono iscriversi alla Gestione Separata Inps e versare ogni mese un contributo pari al 23,50% e devono anche essere assicurati all’ Inail. L’iscrizione alla Gestione Separata da diritto ad alcune prestazioni erogate dall’Inps come:
– indennità di maternità
– indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero
– assegno per il nucleo familiare

Ti Conviene Aprirla?

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Lo Stato Italiano prevede che solo i professionisti iscritti agli albi (commercialisti, avvocati, notai etc.) siano obbligati ad aprire la partita Iva: per tutti gli altri dovrebbe trattarsi di una scelta legata alla convenienza e alla voglia di mettersi in proprio .

Capita però sempre più spesso che siano gli stessi datori di lavoro a richiedere l’apertura della partita Iva e la formalizzazione del lavoro sotto forma di consulenza privata.
In questi casi specie se si è al primo lavoro il miraggio di un impiego e la possibilità concreta di iniziare a guadagnare inducono a scelte a volte precipitose se non addirittura sprovvedute.
Attenti dunque; tutte le volte che vi verrà richiesto di aprire un partita Iva sappiate che state per sobbarcarvi un onere non da poco e che soprattutto potrebbe non convenirvi affatto rispetto a differenti forme di contratto di collaborazione con cui potreste essere formalizzati.

Sappiate da subito infatti che essere possessori di Partita Iva fa lievitare notevolmente i costi fiscali rispetto allo status di collaboratori occasionali o di collaborati a contratto coordinato e continuativo.
Un possessore di partita Iva ad esempio ha l’obbligo: 1) di pagare i 2/3 del lordo di previdenza anziché 1/3 come è previsto per i cosiddetti cococo (contratti di collaborazione coordinata e continuativa); 2) di pagare per intero l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) altrimenti a carico del committente; 3) di affidarsi necessariamente ad un commercialista per la gestione della contabilità.

Non ha senso dunque aprire la Partita Iva se non ci sono guadagni tali da giustificare i costi da sostenere.

Il discorso cambia per quanti svolgono un’attività professionale abituale, con continuità, e nella cura della promozione di nuovi clienti.
In quel caso la Partita Iva  sarà molto utile per avere uno status di vero e proprio consulente, per poter trattare con più clienti contemporaneamente, per potervi scaricare tute le spese di iva collegate all’esercizio del vostro lavoro.

Ma anche in questo caso fate attenzione ad esempio a svincolarvi da altre forme di contratto che come clausola vi obbligano ad un rapporto di esclusività e dunque vi impongono di non aprire o eventualmente ce l’aveste già di chiudere la partita iva.

Obblighi per chi la apre

Gli adempimenti relativi alle operazioni in regime IVA si possono riassumere in: – Emissione di Fattura – Registrazione, – Detrazione, – Liquidazione, versamento e dichiarazione periodica dell’IVA – Dichiarazione annuale dell’IVA con il Modello UNICO o Separata

Emissione di Fattura

Generalmente, per ogni operazione soggetta ad IVA, si deve emettere la fattura. Solo per alcune attività, ad esempio per i commercianti al minuto o per particolari operazioni elencate dalla legge è prevista l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. La fattura viene emessa in due esemplari, uno dei quali è consegnato al cliente, e come potete vedere scaricando il fac simile che deve contenere: – la partita IVA e il codice fiscale di chi emette la fattura – la data di emissione e il numero progressivo della fattura – la ditta, la denominazione o la ragione sociale di chi emette la fattura e del cliente
– la residenza o il domicilio dell’emittente e del cliente – la natura, la quantità e la qualità dei beni, ognuno con la sua aliquota – i corrispettivi – l’aliquota IVA applicata – l’ammontare dell’IVA distinta per aliquota

Registrazione
Tutti i contribuenti Iva devono annotare tutte le fatture emesse, i corrispettivi, le fatture ricevute e le bolle doganali su appositi registri cioè il registro delle fatture emesse, il registro dei corrispettivi e il registro delle fatture di acquisto. Tutti questi registri prima di essere utilizzati devono essere numerati e bollati, cioè vidimati,: Ufficio IVA, o l’Ufficio Registro, o la Camera commercio, notaio. Al posto dei tre registri può essere tenuto un unico registro vidimato, ma anche in questo caso vanno tenuti i tre singoli registri non vidimati.

Detrazione
Tutti i titolari di partita Iva posso portare in detrazione l’Iva pagata sulle operazioni soggette ad imposta, sulle operazioni non imponibili e su alcune operazioni escluse, può essere portata in detrazione. Non è invece detraibile l’IVA relativa ad acquisti di beni e servizi che riguardano operazioni esenti o che riguardano particolari beni come auto a meno che l’auto non sia l’oggetto dell’attività d’impresa come nel caso di un concessionario, o non sia indispensabile all’attività come nel caso di un tassista, beni di lusso come pellicce, tappeti e spumanti, alimenti, bevande e prestazioni alberghiere; è detraibile al 50% l’IVA relativa ai cellulari

La liquidazione, il versamento e la dichiarazione periodica dell’IVA

La liquidazione dell’IVA è il calcolo della differenza tra l’Iva da pagare sulle vendite di beni e servizi e l’Iva ammessa in detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi, il tutto calcolato sulle operazioni effettuate nel mese o nel trimestre precedente a seconda che l’obbligo della liquidazione sia mensile o trimestrale. Il calcolo avviene in questo modo: Le scadenze delle liquidazioni possono essere mensili o trimestrali. Quelle mensili devono avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio per gennaio la liquidazione andrà effettuata entro il 15 febbraio). Le liquidazioni trimestrali entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio per la liquidazione relativa al periodo gennaio/marzo, il termine è il giorno 15 maggio). La liquidazione, di norma, deve avvenire mensilmente, tuttavia alcuni contribuenti, i cosiddetti “contribuenti minori”, possono scegliere la liquidazione trimestrale, pagando in questo caso un interesse dell’1,5% sull’IVA da versare. Sono contribuenti minori le imprese che esercitano attività di servizi e gli artisti e i professionisti con un volume fino a 180 mila euro circa e le altre imprese con un volume d’affari nell’anno precedente fino a un miliardo di lire. Oltre alla liquidazione periodica, tutti i contribuenti devono presentare anche delle dichiarazioni periodiche che riassumono i dati relativi alla liquidazione dell’IVA. I contribuenti tenuti alla liquidazione mensile entro il mese successivo a quello di riferimento (ad esempio un contribuente tenuto alla liquidazione IVA del mese di marzo entro il 15 aprile, dovrà presentare la dichiarazione periodica entro il 30 aprile). I contribuenti tenuti alla liquidazione trimestrale entro il secondo mese successivo al mese di riferimento (se ad esempio il termine per il versamento dell’IVA relativa al primo trimestre è il 16 maggio, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio). Sono esclusi dalle dichiarazioni periodiche le imprese individuali e i professionisti con un volume d’affari fino a L.50 milioni. In questo caso sono solo tenuti alla liquidazione e versamento dell’IVA dovuta.

Dichiarazione Unificata
 Tutti i soggetti IVA presentano ogni anno il Modello UNICO unificato, cioè una dichiarazione unica che comprende la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IVA e la dichiarazione (Modello 770) dei sostituti di imposta (datori di lavoro che effettuano trattenute). I contribuenti che hanno effettuato ritenute alla fonte nei confronti di più di 20 persone devono escludere il modello 770 dalla dichiarazione unificata. I contribuenti che non hanno effettuato operazioni IVA, ad esempio nel caso di una partita Iva aperta ma inattiva, devono compilare anche la sezione relativa all’Iva del modello UNICO.

Dichiarazione Separata

I soggetti IVA, il cui periodo d’imposta non chiude il 31 dicembre, (le società di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG), ma in un’altra data, non possono presentare la dichiarazione unificata e devono invece presentare una dichiarazione IVA separata. Questi contribuenti non tenuti alla dichiarazione unificata, devono presentare entro il 31 maggio la dichiarazione IVA relativa all’anno precedente. La dichiarazione annuale è una sorta di riepilogo delle operazioni IVA dell’anno precedente, per le quali è già avvenuta periodicamente (ogni mese o ogni tre mesi) la liquidazione e il versamento. Sono esonerati dalla dichiarazione annuale IVA alcune categorie di contribuenti come: o gli agricoltori in regime di esonero o i soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti, come ad esempio i medici o associazioni sportive dilettantistiche e associazioni senza fine di lucro

Versamenti
I versamenti che siamo tenuti ad effettuare in base alle liquidazioni periodiche, all’acconto e alla dichiarazione annuale vanno eseguiti utilizzando il modello F24, che è disponibile presso qualunque banca o ufficio postale assieme alla guida per la sua compilazione Se il nostro debito IVA, risultante dalla liquidazione, (non deve trattarsi del debito della dichiarazione annuale), non supera L.50.000, non dobbiamo pagarlo, lo riporteremo nelle liquidazioni successive. Il saldo annuale dell’IVA va versato in unica soluzione entro il 15 marzo di ciascun anno. Puoi scaricare direttamente da qui il modello per i versamenti e la guida alla compilazione.

Operazioni soggette a partita Iva

Le operazioni soggette ad IVA si dividono in:

Operazioni Imponibili
, cioè operazioni su cui si applica l’IVA in aliquota variabile (4%, 10%, e 22%).

Operazioni Non imponibili
, su cui non si calcola l’Iva ma che sono comunque soggette agli altri obblighi formali.

Si tratta generalmente di:
Cessioni intracomunitarie e Esportazioni , cioè cessioni verso paesi non appartenenti alla Comunità Europea
Operazioni assimilate all’esportazione come la vendita di navi destinate ad attività commerciali e di pesca
Servizi internazionali, come i trasporti di persone eseguiti parte in Italia e parte all’estero o i trasporti di beni per l’esportazione.

Operazioni Esenti, elencate dalla legge, su cui non si applica alcuna aliquota IVA, ma sono soggette generalmente agli altri obblighi formali e sulle quali non si può portare in detrazione l’imposta sugli acquisti.questa categoria ad esempio:

gli affitti di fabbricati, terreni
le operazioni relative alle azioni e alle obbligazioni
le operazioni di assicurazione
le scommesse, il lotto e le altre lotterie nazionali
il trasporto urbano delle persone

Partita Iva per prestazione d’opera (o consulenza professionale)

Si può parlare di prestazioni d’opera (chiamate anche consulenze professionali) quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Dopo l’approvazione del decreto attuativo della legge 30/2003, (cosiddetta Legge Biagi) i prestatori d’opera devono necessariamente essere in possesso di partita Iva individuale. Prima dell’approvazione del decreto attuativo spesso vi era una sovrapposizione tra collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni d’opera.
Nel settore privato, invece, è possibile instaurare un contratto di prestazione d’opera senza partita Iva solo se la modalità di lavoro è riconducibile al contratto a progetto. Nel settore pubblico, e per alcune categorie di lavoratori (pensionati di vecchiaia, professionisti, sportivi), non è prevista la partiva Iva soltanto per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Non esistono contratti, accordi o normative nazionali che disciplinano la prestazione d’opera, fatti salvi i riferimenti generali del codice civile in materia. Quindi i singoli lavoratori risentono della dispartità del rapporto di forza con il committente.

Le consulenze professionali, dal punto di vista normativo, sono definite prestazioni d’opera e fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile e, se si tratta di prestazioni d’opera intellettuali, agli articoli 2229-2230 e seguenti sempre del codice civile.

Una volta definita la prestazione d’opera o la consulenza, sebbene non sia obbligatoria la forma scritta, generalmente si procede alla compilazione di un “Ordine di lavoro o contratto di prestazione d’opera” scritto e firmato dalle parti.
Questo documento, poiché è l’unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso, è bene che comprenda la descrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del servizio richiesti; i tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di recesso.
In caso di tardivo o mancato pagamento è possibile per il lavoratore il ricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale causa civile, con quel che ne consegue in costi e tempi. Perciò è bene che l’ordine di lavoro preveda una penale per il ritardato pagamento

Fonte: Informagiovani

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